Articolo 1
A norma dell’art. 36 e seguenti del codice civile, è costituita un’associazione culturale denominata
“Matrix Editore”
Articolo 2
L’associazione ha sede in Milano, via Manzoni n. 41.
Articolo 3
L’associazione non ha fini di lucro.
Essa opera per perseguire finalità di informazione e di approfondimento nonché di promozione, studio e ricerca scientifica nell’ambito del diritto civile, penale, amministrativo, costituzionale, internazionale nonché della legislazione nazionale e comparata e della giurisprudenza; del diritto tributario, commerciale, fallimentare e del lavoro; della ragioneria, generale ed applicata; della scienza delle finanze, dei nuovi media, media digitali, della produzione e dell’editoria.
Ogni eventuale avanzo di gestione sarà investito per incrementare il patrimonio sociale o per un più efficace raggiungimento dei fini sociali tra i quali rientrano, nel settore della solidarietà sociale, gli apporti umanitari morali e materiali (erogazioni), la cui realizzazione è curata direttamente dalla stessa associazione, in favore dei Paesi in via di sviluppo, annualmente individuati con apposita riunione ad opera dei soci fondatori, con particolare attenzione per la cura alimentare, sanitaria e scolastica dei bambini svantaggiati dell’Africa.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 4
L’associazione perseguirà le proprie finalità, non lucrative, attraverso le seguenti iniziative: a) promuovere, progettare e realizzare attività di carattere editoriale, informativo, culturale, didattico e formativo e di fornire servizi, avvalendosi principalmente di professionisti, docenti universitari ed esperti del settore;
- b) promuovere, progettare e realizzare attività di edizione, informazione, produzione, studio, anche interdisciplinare, ricerca e quant’altro necessario a diffondere la cultura e l’informazione nei settori indicati all’art. 3;
- c) promuovere attività di didattica, studio e ricerca, anche organizzando convegni, ed eventi formativi in generale, collegati alla propria Rivista ” Libero osservatorio del diritti”;
- d) produrre, editare e comunicare con ogni mezzo e supporto quanto prodotto dalle attività di cui al presente articolo.
L’Associazione intende proporsi, inoltre, come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati.
Articolo 5
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.
Articolo 6
Possono aderire all’Associazione tutti i cittadini, italiani e stranieri, che, in possesso dei relativi requisiti giuridici e professionali, ne condividano gli scopi e comunque tutti i soggetti, anche collettivi, pubblici e privati, che, all’atto dell’ammissione, accettino le condizioni contenute nel presente Statuto.
Gli Enti Pubblici e privati, che entrino a far parte dell’Associazione, possono essere rappresentati dal Presidente o, per incarico scritto di quest’ultimo, dal dirigente, dal sindaco o altra persona a tal fine delegata.
L’ammissione all’associazione è disposta su domanda degli interessati e previa presentazione di almeno tre soci.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi associati è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.
Le iscrizioni decorrono dal primo Gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.
Gli associati sono classificati in tre distinte categorie:
Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione il cui nome è riportato tra i soci fondatori nell’atto costitutivo.
Ordinari: quanti aderiscono all’Associazione successivamente alla sua fondazione;
Benemeriti: quanti hanno ingresso nell’associazione per ragioni di prestigio professionale.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente, che possono essere differenziate a seconda della categoria di appartenenza.
Articolo 7
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni assunte dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Tutti gli associati, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ogni associato ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
Gli associati, inoltre:
. hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto;
. hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti Sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione. Le prestazioni fornite dagli associati sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 8
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, irripetibili e non sono rivalutabili.
La qualità di associato cessa per: a) recesso o morte; b) mancato pagamento della quota sociale annuale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento; c) esclusione per gravi motivi disposta dal Consiglio Direttivo.
Il recesso opera a norma dell’art. 24, c.c..
Si considera escluso di diritto l’associato che non versi il contributo sociale entro il termine di giorni 15 (quindici) decorrente dalla data in cui l’obbligazione è sorta.
Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato né alla restituzione di ogni altra somma e/o utilità attribuita all’associazione ed acquisita al suo patrimonio.
Gli associati esclusi possono impugnare il provvedimento del Consiglio Direttivo nelle forme di legge.
Articolo 9
Sono organi dell’associazione: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Segretario e, se istituiti, e) il Comitato Scientifico nonché f) Il Revisore Dei Conti.
Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e gratuite.
È ammesso il solo rimborso delle spese sostenute connesse all’esercizio della propria funzione ed autorizzate per iscritto dal Presidente. Ogni attività di collaborazione lavorativa sarà regolata dalle disposizioni normative sul lavoro e sulle attività di collaborazione.
Articolo 10
L’Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’associazione. L’Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà dei voti espressi più uno.
In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere alla scadenza i membri degli Organi dell’Associazione e definire le linee programmatiche all’associazione.
L’assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; può essere inoltre richiesta – in forma scritta e con indicazione dell’Ordine del Giorno – dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
L’assemblea deve essere convocata con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, con qualunque mezzo che consenta di aver prova dell’avvenuto ricevimento.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea, prima di iniziare, deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell’associazione.
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano con delibera maggioritaria dei partecipanti.
Nell’espletamento delle funzioni elettive, ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei componenti l’Organismo da eleggere, con arrotondamento alla cifra superiore.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio, tranne il Presidente che può raccoglierne un numero illimitato.
Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario del consiglio direttivo; in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell’Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario verbalizzatore, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è costituito da 3 a 5 membri nominati tra i soci fondatori ed eletti dall’assemblea generale, sulla base di un’unica lista; essi restano in carica tre anni e possono essere rieletti; in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci fondatori che abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci fondatori eletti.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, può decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’associazione.
In particolare e fatto salvo quanto stabilito in sede di costituzione: a) nella sua prima riunione designa nel suo ambito il Presidente ed eventualmente il Vice-presidente, ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari; b) indica i ruoli specifici di responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo; c) delibera la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria e ne definisce l’Ordine del giorno; d) organizza le Commissioni di lavoro dell’Associazione; e) predispone, in accordo con il Presidente, i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea; f) definisce l’entità delle quote associative annuali; g) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione; h) dà parere su ogni altro argomento sottoposto a suo esame dal Presidente; i) procede, all’inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei Soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; j) delibera l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi Soci e l’esclusione dalla qualifica di socio; k) delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione a progetti di Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private in conformità con le finalità contenute nel presente statuto, designandone i rappresentanti tra i soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta al trimestre e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano due componenti del Consiglio stesso.
La convocazione del Consiglio avviene in forma scritta, trasmessa anche per via telematica, con un preavviso di almeno 5 giorni. Alle riunioni partecipa il Segretario.
In assenza del medesimo, le funzioni di verbalizzatore saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o da un Consigliere designato dai presenti.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario verbalizzatore. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono affisse all’albo sociale o per via telematica.
Articolo 12
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, sia sostanziale che processuale,, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci.
Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Il Segretario assiste il Presidente con funzioni ausiliarie ed esecutive, eseguendone le direttive; cura, inoltre, i rapporti tra il Presidente e gli altri organi dell’associazione; verbalizza le riunioni degli organi collegiali; conserva gli atti dell’Associazione e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 13
Il Comitato Scientifico, se istituito, è formato da 5 soggetti eletti dall’assemblea generale, 3 soggetti nominati tra i soci fondatori e 2 soggetti nominati tra gli associati. Il Comitato dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Comitato di Scientifico nomina un suo Presidente e si riunisce almeno una volta l’anno. Il Comitato di Scientifico decide le linee programmatiche, sovrintende le attività svolte dall’associazione, valuta i lavori prodotti o presentati dagli associati, esprime un parere sull’indirizzo culturale, editoriale, scientifico, didattico, dell’attività svolte in genere dall’associazione.
Articolo 14
Il Revisore dei Conti, quale organo di controllo interno a struttura monocratica o collegiale, è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni. I soggetti chiamati a ricoprire l’incarico sono rieleggibili.
L’organo di revisione verifica periodicamente, e comunque almeno entro il 31 marzo di ciascun anno, la correttezza delle scritture contabili e la coerenza della cassa, predisponendo una relazione che costituisce parte integrante del bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Articolo 15
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
– quote associative e contributi degli aderenti;
– sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
– sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate derivate dallo svolgimento dell’oggetto sociale;
– donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
Articolo 16
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione. Parte integrante del bilancio è la relazione dei revisori dei conti se istituito. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
Articolo 17
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.
Articolo 18
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
Articolo 19
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.