20/02/2015

Niente più notaio per le operazioni immobiliari ad uso non abitativo di valore pari o inferiore ai 100.000,00 euro catastali (art. 29, DDL del 20.02.2015)

Non sarà più necessario il notaio per quelle compravendite di immobili il cui valore totale non arrivi a 100 mila euro: si potrà ricorrere anche al solo avvocato. «Per le srl, per una serie di atti laddove è prevista la firma digitale quest’ultima diventerà sostitutiva del ricorso al notaio e all’ atto pubblico».

Lo ha comunicato oggi, venerdì 20 febbraio, il Consiglio dei Ministri che, alle ore 12.25, si è riunito a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi.

Articolo 29.

(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo)

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall’articolo 812 del codice civile, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l’autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell’avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.