Cass. sez. III civile 19/12/2016, n. 26097
L’atto posto in essere dall’amministratore della società in violazione del divieto di cui all’art. 2624, c.c. (nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 61 del 2002) non è nullo ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., dovendo trovare applicazione, in ragione del carattere specifico del conflitto che la norma penale mira ad evitare, la previsione dell’annullabilità dell’atto posto in essere dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato.