Materia: Diritto Civile

L’ingresso dell’art. 2929 bis c.c. è stato salutato da più voci (M. Bianca, Il nuovo art. 2929 bis del codice civile riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi, in Riv. dir. civ., 2016, 1135; A. Palazzo, L’art. 2929-bis, c.c. e il livello di stabilità degli atti gratuiti, in lodd.it, III, 2016, 9) con netto disappunto, suscitato probabilmente più dalla sensazione che con esso sia rinata l’autonomia di disporre dei propri diritti anche segregandoli che da una lettura ponderata sull’effettiva anomalia della norma rispetto al sistema degli atti giuridici.

La norma, certo con qualche abbreviazione, ha inteso sottoporre gli atti di costituzione di vincoli di destinazione o di alienazione relativi a beni immobili ed a titolo gratuito a regime di inopponibilità ai creditori (muniti di titolo esecutivo), se posti in essere nell’anno anteriore all’ [...]


Questo contenuto è accessibile solo agli iscritti alla Rivista.

Crea Account Log In

SOMMARIO: 1. L’atto del debitore oggetto della norma. - 2. La gratuità dell’atto del debitore prevista dalla norma. - 3. La gratuità dell’atto del debitore prevista dalla norma. - 4. La gratuità dell’atto del debitore prevista dalla norma. - 5. La necessaria emergenza documentale del carattere non corrispettivo dell’atto. - 6. Un embrionale catalogo casistico. - 6.1. Quanto al debitore persona fisica. - 6.2. Quanto al debitore persona giuridica. - 6.3. Eccezioni. Il pagamento traslativo. - 6.4. Vincoli di indisponibilità apposti su beni che restano del debitore.
Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito).

Il comma 1 dell’art 2929 bis cod. civ.

Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente [...]


Questo contenuto è accessibile solo agli iscritti alla Rivista.

Crea Account Log In

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Il fatto; 3. L’ordine pubblico secondo il diritto internazionale privato; 4. Il riconoscimento di sentenze straniere; 5. Gli effetti della transazione ex art. 1304 c.c.; 6. Il non recepimento dei danni punitivi in Italia; 7. I danni punitivi nei sistemi di civil law; 8. Le astreintes, 9. Sull’ammissibilità dei danni punitivi.

I punitive damages, chiamati anche indicative damages o retributive damages o meglio ancora exemplary damages, sono un istituto giuridico degli ordinamenti di common law, in particolare degli Stati Uniti, per cui, nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale è riconosciuto al danneggiato un risarcimento ulteriore rispetto a quello necessario per compensare il danno subito (compensatory damages), se prova che il danneggiante ha agito con malice (dolo) o gross negligence (colpa grave). I punitive damages ricorrono quando la condanna prevede il pagamento di una somma che oltrepassa l’ammontare dei danni effettivamente subiti dal danneggiato, al fine di punire comportamenti caratterizzati da malizia e in generale da un rilevante danno sociale[2] ed indurre l’autore[...]


Questo contenuto è accessibile solo agli iscritti alla Rivista.

Crea Account Log In

L’occasione di ripensare alla nota questione dell’operatività (ex lege o automatica) dell’(effetto giuridico dell’) accrescimento nelle successioni legittime, nell’ipotesi di rinunzia all’eredità da parte di uno e/o alcuni dei chiamati, viene propiziata direttamente da un caso professionale sottoposto all’attenzione di chi scrive.

Il quesito è sostanzialmente il seguente: nel caso in cui il de cuius, deceduto ab intestato, lasci a succedergli [...]


Questo contenuto è accessibile solo agli iscritti alla Rivista.

Crea Account Log In

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La legge. – 3. Le fattispecie temporalmente rientranti nell’area applicativa della norma. – 4. I rapporti funzionali con l’azione revocatoria e la ratio dell’art. 2929-bis, c.c. – 5. Gli ‘elementi costitutivi’ della norma (il credito - l’atto) e l’intervento. – 6. Il pregiudizio (eventus damni). – 7. L’onere della prova e la scientia damni. – 8. Il conflitto tra creditori chirografari del donante e del donatario. - 9. La trascrizione e i terzi subacquirenti.

[...] L’impianto teorico si fonda su tre pilastri:
a) Libertà nella disposizione dei diritti;
b) Evidenza della vicenda circolatoria, mediante indici esterni di riconoscibilità ultra partes;
c) Sicurezza di godimento del bene acquistato.
Ed è proprio quest’ultima colonna portante che rischia di crollare sotto l’impatto della nuova disposizione qualora l’art. 2929-bis, c.c. verrà interpretato con “leggerezza”, mettendosi in crisi l’efficienza dello stesso atto dispositivo [...]


Questo contenuto è accessibile solo agli iscritti alla Rivista.

Crea Account Log In

Sommario: 1. Premessa. – 2. Moduli processuali. – 3. Opposizioni esecutive. – 4. Concorso dei creditori. – 5. Compimento dell’espropriazione e vicende successive.

Per comprendere le dinamiche processuali che possono scaturire dall’applicazione del nuovo art. 2929-bis c.c. è necessario fare una premessa, al fine di distinguere i profili processuali dai profili sostanziali del discorso che ci occupa.
Il processo esecutivo per espropriazione serve a realizzare il credito per mezzo dell’uso di beni strumentali. In esso, non essendovi coincidenza tra il bene dovuto al creditore e il bene oggetto dell’aggressione [...]


Questo contenuto è accessibile solo agli iscritti alla Rivista.

Crea Account Log In

Abstract: Un ramo del parlamento ha approvato le nuove disposizioni sulla responsabilità dei magistrati. La riforma è resa necessaria al fine di adeguare la normativa interna ai principi enunciati dalla Corte di giustizia, almeno per quanto riguarda i rapporti fra il soggetto leso dal comportamento illecito dei magistrati.
La necessità di salvaguardare l'indipendenza del giudizio dei magistrati è indubitabile e da tutti riconosciuta: tuttavia, questa esigenza si pone solo con riferimento alle norme sostanziali - che sono regola di giudizio - e non anche alle norme processuali - che sono regola di condotta: rispetto a queste ultime, il giudice si trova nella stessa situazione di qualunque altro soggetto, e quindi non vi è motivo di istituire per lui uno statuto privilegiato.


Questo contenuto è accessibile solo agli iscritti alla Rivista.

Crea Account Log In