Materia: Diritto Civile

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Il fatto; 3. L’ordine pubblico secondo il diritto internazionale privato; 4. Il riconoscimento di sentenze straniere; 5. Gli effetti della transazione ex art. 1304 c.c.; 6. Il non recepimento dei danni punitivi in Italia; 7. I danni punitivi nei sistemi di civil law; 8. Le astreintes, 9. Sull’ammissibilità dei danni punitivi.

I punitive damages, chiamati anche indicative damages o retributive damages o meglio ancora exemplary damages, sono un istituto giuridico degli ordinamenti di common law, in particolare degli Stati Uniti, per cui, nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale è riconosciuto al danneggiato un risarcimento ulteriore rispetto a quello necessario per compensare il danno subito (compensatory damages), se prova che il danneggiante ha agito con malice (dolo) o gross negligence (colpa grave). I punitive damages ricorrono quando la condanna prevede il pagamento di una somma che oltrepassa l’ammontare dei danni effettivamente subiti dal danneggiato, al fine di punire comportamenti caratterizzati da malizia e in generale da un rilevante danno sociale[2] ed indurre l’autore[...]


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La competizione tra ordinamenti giuridici costituisce uno dei più significativi aspetti rispetto ai quali i sistemi normativi nazionali sono sempre più chiamati a confrontarsi, anche alla luce degli effetti prodotti dall’attuale crisi economica e finanziaria. Ne deriva che, detta concorrenza normativa si caratterizza essenzialmente nel tentativo di ciascun paese di realizzare un tessuto di regole tale da rendere il proprio mercato interno più attraente rispetto agli altri per gli investimenti stranieri, così da migliorare la relativa situazione economica, soprattutto, in termini di prodotto interno lordo e di forza lavoro occupata e dall’altro, di riuscire a trattenere i rispettivi operatori economici nazionali evitandone la migrazione verso stati terzi e, dunque, la conseguente delocalizzazione delle imprese.[...]


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Abstract: L’obsolescenza della tematica afferente alla condizione dello straniero non scalfisce i tre poteri più la burocrazia; ciò che è radicato nella cultura e finanche negli istinti primordiali non tramonta mai. Tant’è che, se si vuole capire l’Italia, basta percorrere gli itinerari dell’incontro fra straniero e diritto, che perfino il Deuteronomio aveva chiuso. Ora troviamo, in questo percorso, una signora russa che non può amministrare una società italiana. Avrebbe fatto le delizie di Dostoevskij, per ora, però, se ne occupa una nota di una nostra rivista specializzata, che scruta con giustificata perplessità le mosse del Giudice del Registro. Certo, è una vicenda che saprebbe di burocrazia, se non fosse corredata da uno stimolanti retroterra.


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