Tribunale di Trieste, Sez. Impresa, 10.12.2014
L’adozione come denominazione sociale di un segno identico all’altrui precedente marchio, viola il disposto dell’art. 22, comma 1, CPI, ed è, pertanto, vietato. Per valutare l’interferenza tra i diversi segni distintivi debbono essere adottati i medesimi criteri utilizzati per il giudizio di confondibilità tra marchi. L’indebito utilizzo di un marchio rinomante quale denominazione…