Tribunale di Roma, Sez. Impresa, 9.12.2014
Nel caso di marchi forti, che non abbiano alcuna aderenza concettuale ai prodotti contraddistinti, l’onere di differenziazione del soggetto “successivo” non può sostanziarsi in modifiche lievi e, qualora la somiglianza tra i segni sia lessicale fonetica e concettuale, deve concludersi per la nullità del marchio successivo. In caso di contraffazione di marchio, sussiste…