Trib. Perugia, 26 marzo 2014
Le previsioni normative di cui agli artt. 2882 c.c., relativo alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, e 2668 c.c. riguardante la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, non sono applicabili per la cancellazione della trascrizione di un provvedimento giurisdizionale quale il sequestro. L’ordine al conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla cancellazione della trascrizione di…