Sentenza 16 dicembre 2016, N. 278
Massima: Secondo il costante orientamento di questa Corte, la previsione di cui all’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. In particolare va riconosciuta, in capo al legislatore delegato, una fisiologica […] attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, che deve, però, svolgersi nell’alveo delle scelte di fondo operate dal legislatore della delega, nel pieno rispetto della ratio di quest’ultima e in coerenza con il complessivo quadro normativo.