Risoluzione sui moduli organizzativi dell’attività dei giudici onorari in tribunale. (Risoluzione del 25 gennaio 2012)
L’art. 106, comma secondo, Cost. prevede espressamente la partecipazione alla funzione giurisdizionale di magistrati onorari, stabilendo, testualmente, che “la legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”. Tale indicazione si contrappone e affianca a quella indicata nel primo comma della norma costituzionale, secondo la quale “le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso”.
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