Ordinanza 15 giugno 2015, n. 112
Ai fini del necessario scrutinio sulla rilevanza della questione, nonché dei profili della sua non manifesta infondatezza, il giudice rimettente non può esimersi dal fornire, nell’atto di promovimento, un’esauriente ed autonoma motivazione, dovendosi escludere che il mero recepimento o la semplice prospettazione di argomenti sviluppati dalle parti o rinvenuti nella giurisprudenza (sentenza n. 234…