Corte Costituzionale 27 gennaio 2015, n. 5
E’ inammissibile la richiesta di referendum diretta alla reviviscenza di una normativa abrogata, in quanto l’abrogazione, a seguito dell’eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest’ultima, siano già state espunte dall’ordinamento. NOTA REDAZIONALE La volontà di far “rivivere” norme precedentemente…