App. Lecce Taranto, 14 febbraio 2014
L’opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione del contratto di compravendita immobiliare deve essere provata attraverso una controdichiarazione con data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., idonea a dimostrarne sia la formazione prima della dichiarazione di fallimento, sia il perfezionamento in epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell’atto simulato….