01/07/2015

Editoriale n. 3 – luglio/ settembre 2015

Attualità o declino della cultura giuridica italiana ?

Dott. Emanuele Calò

      Il divorzio breve ha eliminato la necessità di ricorrere al Reg. Bruxelles II bis (Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000) per divorziare all’estero (soprattutto in Romania). Era un ottimo esempio di concorrenza fra ordinamenti, concorrenza nella quale l’Italia usciva regolarmente perdente. Si divorziava all’estero per evitare il triennio previsto dalla legge italiana, la cui separazione personale è, notoriamente, una vera rarità nel panorama giuridico internazionale.

      Per il resto, il diritto civile italiano dà abbondanti prove di inutilità e/o di obsolescenza, per via sia del mancato ammodernamento del sistema, sia per via dell’errata redazione di quasi tutte le riforme degli ultimi anni, il cui naufragio è alquanto palese.

      Per carità di patria, menzioniamo ciò che non è stato fatto (anziché ciò che è stato fatto male), per esempio nell’ambito delle convivenze registrate, con la conseguenza, di non poco momento, che la giurisdizione italiana è sommersa da domande di trascrizione di matrimoni fra persone dello stesso sesso che si scontrano con l’incertezza più assoluta.

      Nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, la dottrina in undici anni si è votata alla causa della completezza dell’ordinamento e alla negazione delle antinomie, contribuendo a mantenere in vita l’interdizione e l’inabilitazione. Tuttavia, la giustizia italiana continua a designare amministratori di sostegno anche a incapaci assoluti non necessariamente sprovvisti di un importante patrimonio. Anziché abrogare interdizione e inabilitazione, semplicemente le si accantona, inserendole di fatto nel museo del diritto.

      In buona sostanza, poiché il nostro ordinamento mostra segni allarmanti di obsolescenza sarebbe opportuno domandarsi se la dottrina sia sufficientemente impegnata per il suo rinnovamento e ammodernamento.

      La cultura giuridica italiana ha mantenuto il prestigio del passato? Gli studiosi stranieri hanno ancora come punto di riferimento la nostra dottrina?

      L’ipotesi da avanzare è che il distacco fra teoria e pratica abbia finito per danneggiare l’una e l’altra, e che la decadenza culturale dell’Italia abbia finito col travolgere alcuni presidi importanti della nostra cultura giuridica.

      Nell’ambito del diritto pubblico, la riforma costituzionale riscuote il consenso dei nostri costituzionalisti? Ancora, tale riforma è avvenuta con l’apporto decisivo dei nostri studiosi?

      Nel campo del diritto processuale, poi, i drammi della giustizia italiana, preoccupano a sufficienza i nostri studiosi?

      Infine, è vero che esiste un distacco netto fra teoria e pratica? Nella scienza nessuno potrebbe seriamente sostenere che così sia; e nelle scienze giuridiche? È giusto ragionare come si ragionava agli inizi del Novecento per la società del terzo millennio? La lezione di Natalino Irti sulla decodificazione è rimasta solo una finesse intellettuale? Porsi degli interrogativi non sarebbe un peccato veniale.