Commento dell’odinanza interlocutoria 9978 del 16/5/2016 sui danni punitivi
SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Il fatto; 3. L’ordine pubblico secondo il diritto internazionale privato; 4. Il riconoscimento di sentenze straniere; 5. Gli effetti della transazione ex art. 1304 c.c.; 6. Il non recepimento dei danni punitivi in Italia; 7. I danni punitivi nei sistemi di civil law; 8. Le astreintes, 9. Sull’ammissibilità dei danni punitivi.
I punitive damages, chiamati anche indicative damages o retributive damages o meglio ancora exemplary damages, sono un istituto giuridico degli ordinamenti di common law, in particolare degli Stati Uniti, per cui, nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale è riconosciuto al danneggiato un risarcimento ulteriore rispetto a quello necessario per compensare il danno subito (compensatory damages), se prova che il danneggiante ha agito con malice (dolo) o gross negligence (colpa grave). I punitive damages ricorrono quando la condanna prevede il pagamento di una somma che oltrepassa l’ammontare dei danni effettivamente subiti dal danneggiato, al fine di punire comportamenti caratterizzati da malizia e in generale da un rilevante danno sociale[2] ed indurre l’autore[…]