Corte di Cassazione, sez. IV Penale – sentenza 28 novembre 2014, n. 49707
In materia della causalità omissiva nell’attività medico-chirurgica vale la regola di giudizio della ragionevole, umana certezza e tale apprezzamento va compiuto tenendo conto, da un lato, delle informazioni di carattere generalizzante afferenti al coefficiente probabilistico che assiste il carattere salvifico delle misure doverose appropriate, e, dall’altro, delle contingenze del caso concreto. Ne…