Tribunale Napoli, sez. fallimentare, 9 gennaio 2015
Poiché la “scientia decoctionis” viene riferita a una nozione di insolvenza corrispondente a quella accolta nell’art. 5 l. fall., come presupposto per la dichiarazione di fallimento e quindi come condizione di impotenza economica nella quale l’imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente con normali mezzi solutori le proprie obbligazioni per il venir meno della liquidità…