Cass. sez. I civile, 1.06.2017, n. 13875
L’art. 2437, c.c. riconosce il diritto di recedere ai soci di società per azioni i quali non abbiano concorso alla formazione delle deliberazioni riguardanti, tra l’altro, “le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione”.
Deve escludersi la legittimità del recesso del socio laddove la società per azioni ha adottato un nuovo statuto che ha modificato i quorum deliberativi per l’assemblea ordinaria e straordinaria perché detta modificazione non incide, né direttamente né indirettamente, sul diritto di voto o di partecipazione, ma solo sul “peso” del voto.