Tribunale di Milano, 18 settembre 2014
Può essere riconosciuta autonoma caratterizzazione a particolari combinazioni di linee e colori presenti su un capo di vestiario poiché esse consentono l’individuazione dell’origine del prodotto in ragione della loro particolarità formale pur in un mercato particolarmente affollato quale quello dell’abbigliamento. Incombe quindi al terzo un onere di differenziazione attraverso varianti e modificazioni che…