Trib. Rovigo Decreto, 18 settembre 2014
Lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 169bis l.fall. è consentito anche in caso di concordato con riserva e non si rende necessaria la previa audizione dei contraenti in bonis, atteso che ad essi non è attribuita alcuna facoltà sostanziale sull’istanza presentata dal debitore, la quale è rimessa…