Trib. Padova, 01 agosto 2014
VENDITA – Nella vendita di cosa futura, l’effetto traslativo si verifica nel momento in cui il bene è venuto ad esistenza nella sua completezza e ciò indipendentemente dalla trascrizione del contratto di compravendita, la quale ha soltanto lo scopo di rendere opponibile il relativo diritto agli acquirenti dello stesso bene che non hanno trascritto…