• Home
  • La Rivista
    • Numero Corrente
    • Archivio Rivista
    • Archivio Editoriali
  • Giurisprudenza
    • C.S.M.
    • Sentenze
    • Archivio Giurisprudenza
  • P.C.T.
  • Convegni
    • Convegno 9 marzo 2017: La legge Cirinnà
    • Sostenitori
    • Elenco Convegni
  • Organico
    • Organico
    • Regolamento
    • Statuto
  • La Sede
  • Accesso
    • Login
    • Crea Account

Giurisprudenza

  1. Home
  2. Archivio Giurisprudenza
  3. Sentenza 20 ottobre 2016, N. 224

Cerca

Sentenze

  • Diritto Amministrativo
  • Diritto Civile
  • Diritto Commerciale
  • Diritto Costituzionale
  • Diritto Fallimentare
  • Diritto Penale
  • Diritto Tributario
  • Procedura Civile

C.S.M.

  • Convegni e seminari
  • Delibere
  • Pareri e risoluzioni
20/10/2016 Marsid Laze Sentenze: Diritto Costituzionale.

Sentenza 20 ottobre 2016, N. 224

Massima: Il giudice rimettente deve fornire, nell’ atto di promovimento, un’esauriente ed autonoma motivazione, mentre il mero recepimento di argomenti sviluppati dalle parti o rinvenuti nella giurisprudenza, anche costituzionale, non basta di per sé a chiarire le ragioni per le quali “quel” giudice reputi che la norma applicabile in “quel” processo risulti in contrasto con il dettato costituzionale. Ciò non impedisce che il rimettente riferisca il contenuto di pronunce della Corte costituzionale o di altri atti del procedimento a quo, purché corroborato da proprie considerazioni con le quali illustri, in relazione al giudizio principale, le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale prospettate a questa Corte.

 

Email Stampa

Copyright 2023 Libero Osservatorio Del Diritto - Tutti i diritti riservati

  • Terms and Conditions
  • Privacy
  • Credits
  • Sostenitori