Comm. Trib. Reg. Molise Campobasso Sez. IV, 12 settembre 2014, n. 190
VENDITA – È consentito dalla legge la realizzazione di un atto di compravendita sotto condizione sospensiva in cui si conviene che qualora si realizzino le clausole previste, si realizza l’evento del trasferimento della proprietà in favore dell’acquirente e non si attua l’effetto retroattivo di cui all’articolo 1360 cod. civ.. Quanto agli effetti fiscali essi…