Cass., sez. II Penale, 25 settembre – 14 ottobre 2014, n. 42941
L’idoneità dell’artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso. Essa risulta dalla verifica della sussistenza dei nesso causale tra azione ed evento, mentre non ha rilievo la asserita mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa. Detta circostanza infatti non esclude l’idoneità del mezzo in quanto si risolve in una mera deficienza di attenzione che il più delle volte è determinata dalla fiducia che, con artifici e raggiri, sa suscitare il truffatore nella parte lesa. È costante principio di legittimità che qualora sia stato accertato il nesso di causalità tra l’artificio ed il raggiro e l’altrui induzione in errore non è necessario verificare l’idoneità in astratto dei mezzi usati quando in concreto questi si sono rivelati idonei a trarre in errore