Cass., sez. II Penale, 23 ottobre – 1 novembre 2014, n. 47705
L’elemento oggettivo del reato di danneggiamento consiste in una modificazione funzionale o strutturale della cosa di tal quando il danno prodotto è talmente esiguo da risultare irrilevante, va esclusa la sussistenza dell’illecito penale, si è, infatti, precisato che il reato si configura allorché qualcuno distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o…