Cass. sez. II, 9 dicembre 2014, n. 25923
L’art. 1326, primo comma, c.c. deroga in parte all’art. 1335 c.c., nel senso che, fermo restando che l’accettazione, ove diretta al proponente si reputa conosciuta nel momento cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia, il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando,…