Cass. civ. Sez. I, 06 agosto 2014, n. 17709 (rv. 632149)
La pendenza della procedura concorsuale si configura come condizione di proseguibilità dell’azione revocatoria fallimentare, in quanto la declaratoria di inefficacia relativa dell’atto impugnato, cui essa è preordinata, ha come termini soggettivi, da un lato, le parti dell’atto, e, dall’altro, i creditori concorsuali costituiti in massa, sicché, ove la procedura si chiuda senza necessità…