Libero Osservatorio del Diritto

La rivista trimestrale “Libero Osservatorio Del Diritto”, che opera in prevalenza nel settore del diritto privato, mette a disposizione, in favore dell'operatore del diritto, un utile strumento per la rapida soluzione, motivata in teoria, dei problemi giuridici che concretamente si affrontano nella pratica quotidiana.

1 Ottobre 2017

Editoriale n. 4 – ottobre/dicembre 2017

Sovraindebitamento e organismi di composizione della crisi:

funzione sociale e opportunità per l’avvocatura

Avv. Chiara Valcepina

Il d.m. 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 27 gennaio 2015, ha dato compiuta attuazione all’introduzione della procedura di sovraindebitamento (l. 27 gennaio 2012 n. 3), ossia a uno strumento finalizzato a risolvere su basi negoziali e concorsuali le situazioni di insolvenza di tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare.

Possono accedervi non solo i consumatori in difficoltà, ma anche le imprese commerciali di minori dimensioni (e perciò non fallibili), ovvero altri soggetti con esposizioni debitorie anche potenzialmente rilevanti, quali le imprese agricole, le start up, i lavoratori autonomi, gli enti no profit.

La composizione della crisi da sovraindebitamento, è possibile attraverso varie forme tecniche: stralci, dilazioni di pagamento, concessione di garanzie, cessioni di credito ed altre misure. La tutela del ceto creditorio è garantita dall’omologazione del Tribunale e la procedura ha caratteristiche concorsuali ed effetti esdebitativi e deflativi delle procedure esecutive.

Il vero motore della procedura è rappresentato dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento che può essere istituito, a domanda, da taluni enti (comuni, province, città metropolitane, regioni e istituzioni universitarie pubbliche) e, di diritto, dagli Ordini professionali.

A tali organismi è possibile rivolgersi – in alternativa al ricorso al Tribunale ex art. 15 co. 9 L. 3/12 – per la nomina di un “gestore della crisi” ossia, in concreto, un professionista inserito in elenchi interni a ciascun organismo chiamato a svolgere le prestazioni utili al perfezionamento della procedura, attraverso uno dei tre strumenti offerti dalla normativa: il piano del consumatore, l’accordo coi creditori o la liquidazione dei beni.

L’organismo di composizione della crisi assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano e all’esecuzione dello stesso: ha la funzione di assistere il debitore sia nell’elaborazione del piano di ristrutturazione, sia nella formulazione della proposta ai creditori, verifica la veridicità dei dati, attesta la fattibilità del piano e svolge una serie di attività di pubblicità e di raccordo con il creditore e, in genere, ausiliarie rispetto alle funzioni svolte dal Giudice, svolgendo così una importante funzione anche sociale e si sicuro rilievo anche  dal risvolto pubblicistico .

Tale organismo diviene, dunque, il principale protagonista della disciplina, svolgendo un’importante attività di intermediazione fra i soggetti non fallibili e il Tribunale: un ruolo cruciale e trasversale rispetto alle posizioni di debitore, creditore e giudice, che presuppone caratteristiche di indipendenza, professionalità e terzietà e che i soggetti che ne fanno parte abbiano un’ampia competenza e operino con la diligenza e l’indipendenza richieste dal proprio incarico.

L’Ordine degli avvocati di Milano ha costituito il primo organismo ambrosiano, operativo dal 9 maggio 2016, al quale i “sovraindebitati” possono rivolgersi per la nomina di un gestore della crisi e per l’avvio della procedura di sovraindebitamento.

Potranno chiedere l’iscrizione all’elenco dei gestori della crisi gli avvocati titolari di idonea qualificazione professionale (secondo quanto precisato nel d.m.), iscritti all’Albo da almeno 5 anni, che abbiano frequentato con esito positivo uno specifico corso di formazione di 40 ore (anziché 200 come previsto invece per i soggetti non appartenenti agli Ordini professionali).

Con la legge 3/2012 e l’entrata in vigore del d.m. 202/2014 è dunque ora possibile intervenire con adeguati strumenti in un’importante area non coperta dalle procedure concorsuali classiche, nella quale vi è ugualmente la necessità di affrontare il problema del debito con idonee soluzioni giuridiche, nell’interesse di tutte le parti coinvolte, debitori, creditori e terzi, svolgendo anche un’importante funzione sociale di risoluzione della crisi del privato, di impulso dell’economia, di deflazione del sistema giudiziario e di tutela della par conditio creditorum, al di fuori dei confini stabiliti dalla legge fallimentare, e offrendo ai professionisti nuove opportunità di specializzazione e di ampliamento delle proprie aree di competenza e di azione.

La possibilità affidata ai Consigli dei vari ordini (avvocati, commercialisti e notai) di creare e gestire gli Organismi di composizione della crisi è un ulteriore passo verso una delega di funzioni di rilievo sociale che rende protagoniste le professioni dei giuristi. Su tale ultimo aspetto, se da un lato costituisce certamente un passo avanti la creazione degli OCC, dall’altro manca ancora la conoscenza della loro esistenza e, di conseguenza, della possibilità di accedervi prima del deposito del ricorso e, in ogni caso, dell’opportunità di essere assistiti da un professionista.

La normativa presenta inoltre criticità e difficoltà applicative che, di fatto ne impediscono una concreta operatività. Su aspetti, si auspica, interverrà il legislatore nell’ambito delle imminenti riforme che, in linea con i principi previsti dall’art. 9 della legge delega appena approvata dal Senato, dovrà intervenire anche sulla normativa del sovraindebitamento.

Sin d’ora, però, gli operatori del settore devono essere consapevoli del fatto che, nell’attesa di eventuali riforme, non ci si può sottrarre all’applicazione di questa normativa che, come visto, assume una fondamentale rilevanza sociale e giuridica in termini di deflazione del sistema e di garanzia di interessi costituzionalmente garantiti.

 

Novità

Cass. sez. VI civ. 19/07/2017, n. 17848

Le società regolari di tipo commerciale con oggetto commerciale sono istituzionalmente imprenditori commerciali ed acquistano la veste imprenditoriale in dipendenza del mero fatto della loro costituzione, pur se in concreto lo svolgimento dell’attività d’impresa non abbia avuto inizio.


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Cass. sez. III civ. 11/07/2017, n. 17076

L’immobile costituito in fondo patrimoniale viene ipotecato da Equitalia se il debito con l’Erario è stato contratto per scopi inerenti ai bisogni della famiglia.


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